ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE - MEDIE

 “G. MAZZINI”  PORTO S.STEFANO

58019    PORTO SANTO STEFANO (GR)

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI

 

Art. 1

Premesse

 

1.      Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, pertanto, ogni Consiglio di Classe oltre la comminazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, potrà attuare strategie idonee al recupero e/o al reinserimento degli alunni interessati.

2.      La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. Nel caso vengano rilevate attenuanti rispetto all’infrazione commessa può essere inflitta una sanzione di grado inferiore; nel caso di recidiva o aggravanti può essere inflitta una sanzione di grado superiore

3.      La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.

4.      Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.

5.      La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

6.      In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, con particolare attenzione alle problematiche razziali e socioeconomiche.

7.      Le sanzioni disciplinari, in particolare quelle che prevedono la sospensione dalle lezioni e l’allontanamento dalla comunità scolastica, possono essere irrogate previa verifica della sussistenza di elementi cocnreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

8.      La convocazione dei genitori per sentirli in merito al fatto commesso dal figlio/a deve configurarsi anche come momento di informazione più generale e di accordo per l’applicazione del principio della riparazione del danno e per l’attuazione di startegie finalizzate al recupero educativo e al reinserimento nella comunità scolastica.

9.      Per periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni il coordinamento con la famiglia di cui al comma 7 è esteso, ove necessario, ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria.

 

Art. 2

Natura e classificazione delle sanzioni

o degli interventi educativi correttivi

 

S1.   Richiamo verbale

S2.   Consegna da svolgere in classe

S3.   Consegna da svolgere a casa

S4.   Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell’aula, sotto stretta

        sorveglianza del docente o, in assenza di docenti, di un collaboratore scolastico

S5.   Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente

S6.   Ammonizione scritta sul diario dello studente

S7.   Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario

S8.   Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a 5 giorni

S9.   Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni

S10. Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni

S11. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non

   ammissione all’esame di stato

  1. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una più precisa strategia educativa e didattica si  

      può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

 

Art. 3

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

 

1.      Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.

2.      Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S7.

3.      Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9.

4.      Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni  S10 e S11.

5.      La Commissione d’esame, per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame, può irrogare le sanzioni da S1 a S11

 

Art. 4

Corrispondenza mancanze sanzioni

1)      Ritardi ripetuti da S1 a S7

2)      Ripetute assenze saltuarie da S1 a S7

3)      Assenze periodiche da S1 a S7

4)      Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S7

5)      Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7

6)      Non rispetto delle consegne a casa da S1 a S6

7)      Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S6

8)      Disturbo delle attività didattiche e durante la mensa da S1 a S8

9)      Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 a S9

10)  Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri da S1 a S9

11)  Utilizzo del cellulare a scuola da S1 a S8 e ritiro del cellulare con riconsegna ai genitori.

12)  Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici da S5 a S7 e sanzione pecuniaria di legge

13)  Falsificazione di firme e alterazione di risultati da S7 a S11

14)  Violenze psicologiche verso gli altri da S8 a S11

15)  Violenze fisiche verso gli altri da S8 a S11

16)  Reati e compromissione dell’incolumità delle persone da S10 a S11

17)  Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente da S1 a S9. Lo studente, inoltre, dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

1.      Il periodo di sospensione fino a 15 giorni può essere disposto nei casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

2.      L’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale (compreso anche quello degli esami di stato) o la non ammissione all’esame di Stato può essere comminato nei casi di recidiva di gravi atti di violenza o di comportamenti connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

 

Art. 5

Modalità di irrogazione delle sanzioni

 

1.      Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le sue ragioni:

a)      verbalmente per le sanzioni da S1 a S7;

b)      verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, per le sanzioni da S8 a S11.

2.      Nei casi previsti dal presente regolamento i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite il diario o lettera a firma del docente per le sanzioni da S1 a S7, tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma nei quali indicare la data e l’ora di riunione dell’Organo Collegiale interessato nonché l’invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni per le sanzioni da S8 a S11.

3.      Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, il Consiglio di Classe procede basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvertano di non potere essere presenti il Dirigente scolastico è autorizzato a nominare un tutore che assolve la funzione dei genitori ed assiste lo studente.

4.      Gli Organi Collegiali, in materia disciplinare, operano alla presenza di tutte le componenti fatto salvo il dovere di astensione del genitore dello studente sanzionato qualora faccia parte dell’organo chiamato ad esprimersi.

5.      In alternativa all’allontanamento da tutte le attività scolastiche la sospensione può prevedere:

a)      l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;

b)      l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;

c)      l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;

d)     la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

6.      Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

7.      In caso di sanzione di sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data a cui si riferisce il provvedimento.

 

Art. 6

Organo di garanzia e impugnazioni

 

  1. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, un docente  designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.
  2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
  3. L’Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

 

Art. 7

Norma finale

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla seguente normativa:

a)      DL.gs 297/94: Testo unico

b)      D.P.R. 249/98: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

c)      D.P.R. 235/07: Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/98 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.