ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE - MEDIE
“G. MAZZINI” PORTO S.STEFANO
58019 PORTO SANTO STEFANO (GR)
REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia interno all’istituto, previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal seguente regolamento:
1. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, un docente indicati dal Consiglio di Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori. Il Consiglio di Istituto designa inoltre un docente e un genitori supplenti che sostituiscono il docente o il genitore titolari in caso di loro incompatibilità. Sono casi di incompatibilità per il docente: avere erogato la sanzione disciplinare; fare parte del Consiglio di classe interessato; essere testimone del fatto contestato. Sono casi di incompatibilità per il genitore: avere presentato il ricorso; avere il figlio nella stessa classe dell’alunno colpito dal provvedimento disciplinare; essere citato come testimone del fatto contestato.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all’Organo di Garanzia di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla loro irrogazione.
3. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento di disciplina e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti.
6. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. Le decisioni sono prese a maggioranza.
7. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell’Organo di Garanzia preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell’Organo non oltre10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento delle attività dell’Organo.
9. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.